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Assegno Unico Universale – AUU

Homepage Area Istituzioni Assegno Unico Universale - AUU

Assegno Unico Universale – AUU

Mauro Lami
28 Aprile 2024
Area Istituzioni

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio:

  • fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni);
  • senza limiti di età per i figli disabili.

A chi è rivolto

L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Come funziona

Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE valido, l’Assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE.

L’importo commisurato al valore dell’ISEE è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per i quali l’ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.

L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

Per la presentazione della DSU per ottenere ISEE, è possibile:

  • rivolgersi agli intermediari abilitati l’assistenza fiscale (CAF);
  • accedere al Portale unico ISEE sul sito INPS, utilizzando le credenziali d’accesso, e richiedere l’ISEE precompilato o non precompilato.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’Assegno viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista una quota variabile progressiva (da un massimo di 199,4 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.090,61 euro a un minimo di 57 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.574,96 euro).

Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:

  • nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
  • madri di età inferiore a 21 anni;
  • nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
  • figli affetti da disabilità;
  • figli di età inferiore a un anno;
  • figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 45.574,96 euro;
  • una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.

Il beneficio è corrisposto dall’INPS:

  • al richiedente;
  • a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

L’Assegno è erogato con:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
  • carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
  • bonifico domiciliato presso lo sportello postale.

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte, proprie e relative all’altro genitore.

In caso contrario, l’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale potrà accedere alla domanda del richiedente con le proprie credenziali e provvedere autonomamente ad inserirlo.

Il pagamento della quota al secondo genitore decorre dal mese successivo alla comunicazione della scelta di accredito al 50% all’INPS.

In caso di affidamento esclusivo, il richiedente può chiedere il pagamento del 100% dell’importo spettante. Anche in questo caso, l’altro genitore ha facoltà di modificare questa scelta accedendo alla domanda attraverso le proprie credenziali.

Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.

Per i nuovi nati il beneficio spetta dal settimo mese di gravidanza.

Dal mese di marzo 2022 l’Assegno unico e universale ha sostituito le seguenti misure di sostegno alla natalità:

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli Assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;
  • l’Assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del Bonus asilo nido.

L’Assegno è, inoltre, compatibile:

  • con misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed Enti Locali.
  • Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali.
  • L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Tags: AUU Assegno Universale Unico
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