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Alcune indicazioni per l’assegno unico per i figli a carico

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Alcune indicazioni per l’assegno unico per i figli a carico

Mauro Lami
12 Gennaio 2022
News

Riteniamo utile segnalarvi che sul sito internet dell’INPS è disponibile la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico.

Lo ha reso noto lo stesso Istituto previdenziale con il messaggio n.4748, all’indomani della  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DLgs.230/2021, attuativo della misura in argomento.

Con il messaggio viene ripresa la normativa e vengono fornite le prime indicazioni per la presentazione della domanda e l’erogazione del beneficio.

Si ricorda che il beneficio è istituito a decorrere dal 1° marzo 2022 ed è attribuito, su base  mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo.

In particolare, l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

  •  per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  •  per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età (in questo caso è necessario che il figlio si trovi in una delle seguenti condizioni:                                                                                frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;                                                                                                                                                                                                      svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;                                                                                                                                                            sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;                                                                                                                                                                                          svolga il servizio civile universale);
  •  per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’importo dell’assegno viene determinato in base all’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione e decorre: dalla mensilità di marzo, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno; dal mese successivo a quello di presentazione, per le domande presentate dal 1° luglio.

Se al momento della presentazione della domanda il richiedente non ha l’ISEE, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda. Se l’ISEE verrà presentato entro il 30 giugno, la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo, ovvero dal 1° luglio, la prestazione viene calcolata sulla base del valore
dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE.

Spetta l’importo minimo nell’ipotesi in cui l’ISEE non sarà presentato successivamente alla domanda, ovvero avrà un importo pari o superiore a 40.000 euro.

Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda, l’Istituto previdenziale sottolinea che questa deve essere presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio.

Sarà comunque possibile sia  aggiungere ulteriori figli in caso di nuova nascita in corso d’anno sia aggiornare la DSU.

A tal fine sarà necessario utilizzare l’apposito servizio on line accessibile dal portale INPS, ovvero avvalersi del Contact Center Integrato o degli Istituti di Patronato.

L’assegno verrà corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6 comma 4 del DLgs 230/2021). Nel modello di domanda sarà infatti possibile scegliere tra tre opzioni:
– corresponsione dell’intero importo dell’assegno al richiedente;
– corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione delle modalità di pagamento di entrambi i genitori);
– corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione solo delle modalità  di pagamento della quota del richiedente).

Il secondo genitore potrà comunque modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

È ammessa anche la presentazione della domanda di assegno da parte dei figli maggiorenni, in sostituzione dei loro genitori, i quali possono richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili.

Circa le modalità di pagamento, il messaggio in commento specifica che la riscossione dell’assegno può avvenire attraverso uno strumento dotato di IBAN (conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN) ovvero sarà possibile riscuotere l’assegno in contanti presso uno degli sportelli postali del territorio italiano (per i percettori di reddito di cittadinanza, l’accredito sarà effettuato sulla carta Rdc).

Sul punto l’INPS precisa che lo strumento di riscossione dotato di IBAN deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima (fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace).

Infine, si segnala anche il comunicato congiunto INPS e Agenzia delle Entrate con cui si raccomanda ai datori di lavoro di adeguare tempestivamente le proprie procedure interne e di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti.

Fonte: www.studiorcg.it

 

Tags: Mantenimento Separazione&Divorzio Figli Aassegno Unico
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