Cassazione N.1935/22 – Il genitore che manipola i figli decade dalla responsabilità genitoriale

La Cassazione (ord. n. 19305/2022, pub. il 15.06.2022) ribadisce che decade dalla responsabilità genitoriale la madre che manipola i figli contro il padre. Fa proprie le indicazioni di precedenti ordinanze della Corte stessa, che, senza esprimersi sulla scientificità della sindrome da alienazione genitoriale (pas), affermavano la obbligatorietà per il giudice di aprire immediatamente la procedura per il relativo accertamento, una volta venuto a conoscenza del rifiuto dei figli ad intrattenere rapporti con il padre. Con questa ulteriore ordinanza, ancora una volta, viene smentita la imperante lobby di genere, che definisce la madre sempre un genitore perfetto, vittima delle angherie del padre, e, pertanto, tuona contro tutti se vengono messe in discussione le sue capacità genitoriali, perché lei non è mai responsabile del mancato rispetto della bigenitorialità e della cogenitorialità.

Non si comprende come sia possibile che troppi tribunali non facciano mai accertamenti sulle responsabilità della madre collocataria nel rifiuto del figlio a vedere e frequentare il padre. Anzi, troppi giudici ritengono – senza minimamente conoscere la psicologia infantile e dell’età evolutiva – il rifiuto del figlio come una sua “libera scelta”, anche quando è piccolissimo e ripete frasi non sue. La madre, per troppi tribunali, è intoccabile.

La Cassazione, con questa ordinanza, facendo riferimento a precedenti suoi provvedimenti, ha ribadito il dovere del giudice ordinario di fare accertamenti sulle responsabilità del genitore presso cui abitualmente vive il minore in presenza di un suo rifiuto di intrattenere rapporti (visita, permanenza e telefonate) con l’altro genitore. Fenomeno, questo, assai diffuso e causa di una conflittualità che può arrivare anche a gesti estremi verso la propria e altrui vita e che la stampa, troppo spesso, sottovaluta. Molti genitori, a causa del rifiuto dei figli a relazionarsi con loro, come la Valle d’Aosta c’insegna, presi dalla disperazione, si tolgono la vita o, come in altre parti d’Italia, ricorrono anche ad altre inaccettabili forme di violenza contro i figli e la loro madre.

Una madre a cui era stata tolta la responsabilità genitoriale era ricorsa alla Cassazione dopo il rigetto del ricorso della Corte d’appello per le conclusioni negative sulla sua capacità genitoriale da parte della Ctu, appositamente disposta dal tribunale, le quali confermavano il rapporto dipendente del minore con la madre, che aveva uno stile ansioso, spaventante e controllante. Completamente diverso era stato, in passato, il rapporto con il padre, che la madre cercava di annullare. La Ctu arriva a formulare l’ipotesi che gli stessi incontri madre-figlio dovessero avvenire in presenza di un educatore, poiché il ragazzino era ancora ampiamente sensibile alla emotività della madre. La Cassazione rigetta il ricorso della madre e conferma l’operato dei precedenti tribunali.

Nella presente ordinanza, la Corte Suprema afferma, richiamando precedenti ordinanze (Cass. civ. I, 17.05.2021, n. 13217, e Cass. civ. I, 8 aprile 2016, n. 6919), che «in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), nella specie nella forma della sindrome della cd. «madre malevola» (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.»

Quando finisce la convivenza della coppia, il padre viene a trovarsi nella impossibilità di far valere il diritto alla bigenitorialità dei figli e quelli propri alla co-genitorialità e ciò è fonte di disagio, che non tutti i genitori riescono a sopportare. Il clima di diffidenza sul ruolo educativo paterno da parte delle istituzioni preposte alla tutela degli inalienabili diritti di questo genitore e dei suoi figli, la indifferenza dei politici che non controllano i servizi sociali, che, spesso, sono i veri responsabili della diffusa ingiustizia verso minori e il genitore estromesso dalla loro vita, la scarsa sensibilità della società verso la intollerabile situazione di un genitore offeso ed umiliato da chi dovrebbe tutelare ciascun cittadino non possono essere più tollerate.
Le stesse ordinanze della Corte Suprema di Cassazione non sempre trovano accoglienza nelle aule dei tribunali da dove escono sentenze, che, al contrario, sconfessano gli stessi ermellini.

E’ dovere dei legali dei padri far rispettare la legge e pretendere che il tribunale intervenga a tutela del minore e del genitore estromesso dalla sua vita. La segnalazione-denuncia fatta dal padre durante il procedimento di affido rende obbligatorio, per il giudice, disporre dei seri accertamenti sulle ragioni del rifiuto del minore e, assolutamente, deve rimuovere le cause del rifiuto, togliendo alla madre la responsabilità genitoriale se la stessa non opera per il rispetto dei provvedimenti del giudice, ma, anzi, insinua nel figlio la convinzione che le disposizioni previste nei provvedimenti possono essere rifiutate da lui stesso.

L’operato del giudice che, invece di rispettare la legge, favorisce la discriminazione tra i due genitori, deve essere impugnato e/o contestato nelle sedi competenti per far riemergere la giustizia negata.

Fonte: https://www.aostaoggi.it/rubrica/la-coppia-che-scoppia/23530-la-madre-decade-dalla-responsabilita-genitoriale