Corte Costituzionale 209/2022

ESENTE IMU ANCHE L’ABITAZIONE IN CUI IL CONIUGE DIMORA ABITUALMENTE

Esenzione anche per il familiare che dimora in un’altra casa

La Corte Costituzionale con la sentenza 209/2022 (sotto allegata) interviene su una questione tanto tecnica quanto delicata relativa alla normativa fiscale che fino ad oggi ha escluso l’esenzione IMU per la dimora principale del nucleo familiare, se uno dei componenti risiede e dimora in un immobile sito in un altro Comune.

Questione che ha condotto alla dichiarazione di incostituzionalità di diverse disposizioni di legge in materia, come dettagliate in sentenza, in quanto, come chiarito nella motivazione “È ben vero che la necessità di residenza disgiunta all’interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali), ma, da un lato, date sia le grandi dimensioni di alcuni comuni italiani, sia la complessità delle situazioni della vita, essa non può essere esclusa a priori; dall’altro, mantenere in vita la norma determinerebbe un accesso al beneficio del tutto casuale, in ipotesi favorendo i nuclei familiari che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al di fuori del confine comunale e discriminando quelli che invece l’hanno stabilita all’interno dello stesso.”
Illegittima la non esenzione Imu

La Commissione tributaria provinciale di Napoli solleva, per violazione in degli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), s.m.i, nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune.

Per il giudice remittente è preclusivo che l’unico indirizzo interpretativo ritenga di ostacolo al beneficio il solo fatto che uno dei componenti familiari risieda in un altro Comune.

Violati di conseguenza i seguenti principi costituzionali:
  • capacità contributiva e progressività dell’imposizione (art. 53 Cost.);
  • famiglia quale società naturale (art. 29 Cost.);
  • aspettativa rispetto alle provvidenze per la formazione della famiglia e adempimento dei compiti relativi (art. 31 Cost.);
  • tutela del risparmio (art. 47 Cost.).