Diritto d’accesso agli atti : l’istanza non deve essere più motivata.

Cambia la legge del 2013 sulla trasparenza della pubblica amministrazione e, con essa, il diritto di accesso agli atti da parte del cittadino [1]: un capovolgimento totale e radicale poiché viene sovvertito il concetto di “interesse” del privato ad acquisire dati e notizie dagli enti pubblici. L’interesse, ora, si presume sempre sussistente: la conseguenza pratica è che non sarà più necessario indicare, nell’istanza di accesso, anche la motivazione, ossia le ragioni per cui il cittadino chiede di poter visionare i documenti e gli atti in possesso della P.A. Sarà piuttosto quest’ultima a dover dimostrare quali propri interessi ostacolino l’accesso del cittadino. Dunque, un diritto di accesso a 360 gradi, salvo cozzi con particolari esigenze di riservatezza dello Stato o di altri privati. In particolare:

– la riservatezza nei confronti dei privati coincide con i dati personali (per esempio i dati relativi alla famiglia o a diritti personalissimi quali quello alla salute) o gli interessi economici e commerciali (come ad esempio, le norme sulle invenzioni). In questo caso, per poter “accedere” occorrerà dimostrare un interesse superiore alla conoscenza delle informazioni.

Il Governo è pronto alla definitiva approvazione delle suddette modifiche, con l’intenzione di rafforzare la posizione del cittadino e la sua libertà di accesso.

Anche sotto il profilo operativo, il diritto di accesso sarà agevolato attraverso internet e link ad altri siti.

Che succede se l’amministrazione non risponde all’istanza di accesso?

Nel caso di ritardo o diniego è informata l’Autorità anticorruzione e vi è possibilità di proporre ricorso al giudice amministrativo (Tar) entro 30 giorni ad un costo relativamente basso (contributo unificato pari a 300 euro). Le sentenze dovrebbero essere più celeri perché previste in forma semplificata. Per il ritardo nella risposta è inoltre previsto un indennizzo di 30 euro per ogni giorno successivo al trentesimo.

Cos’è il diritto d’accesso?

È il diritto concesso a tutti i cittadini di prendere visione e a estrarre copia di documenti amministrativi che possano riguardare situazioni di loro interesse. I documenti amministrativi non sono solo quelli cartacei, ma anche ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Ci sono forme per effettuare l’accesso?

Per presentare l’istanza di accesso è necessario indicare le generalità del richiedente, allegando documento d’identità, dichiarandosi disponibile al rimborso dei costi sostenuti dall’amministrazione (fino ad oggi è stato gratuito). Non sono possibili richieste “esplorative” cioè che impongano un’indagine ad ampio spettro tra i dati in possesso dell’amministrazione; nemmeno sono possibili richieste specifiche, che possano essere soddisfatte solo setacciando i dati in possesso dell’amministrazione.

Qualora non si posseggano gli estremi del provvedimento di cui si chiede l’esibizione, sarà sufficiente individuarne il contenuto e la presumibile data. L’accesso potrà essere soddisfatto anche a mezzo registrazioni sonore, oltre che tramite verbalizzazioni delle medesime. Hanno accesso anche soggetti extracomunitari.

Quali sono i limiti del diritto di accesso?

Il cittadino non ha la possibilità di visionare i documenti e le notizie acquisite dalla P.A. esercitando funzioni di polizia giudiziaria, ad esempio su delega del magistrato. Al contrario, se invece il pubblico ufficiale acquisisce dati (foto, verbalizzazioni, disegni) nell’esercizio di proprie funzioni amministrative, è possibile esercitare il diritto accesso, anche se vi è una contestuale denuncia all’autorità giudiziaria.

Fonte: www.laleggepertutti.it