Papà separati Liguria
  • Associazione
  • Servizi
  • Approfondimenti
  • News
  • Login

PRONTO GENITORE +39 333 6956952    CONTATTI          Canale YouTube

Papà separati Liguria
  • Associazione
    • Papà Separati Liguria A.P.S.
    • Gallery
  • Partners
  • Servizi
    • Pronto Genitore
    • Sportello della BiGenitorialità
    • Mediazione familiare
    • Rivalutazione assegno mantenimento
    • Sostegno psicologico
    • Banco alimentare
    • Sportello Fiscale
    • Self Helping
    • Gruppi AMA (Auto Mutuo Aiuto)
    • Calcolo liquidazioni legali
  • Approfondimenti
    • Biblioteca
    • Cassazione
    • Documentazione
    • Leggi e Codici
    • Poesie
    • Registro della BiGenitorialità in Liguria
    • Le ricette di papà
  • Eventi
    • Tutti gli eventi
    • Appuntamento
    • Sportello BiGenitorialità
  • News
  • Login
  • Sostienici
    • Dona ora
    • 5×1000
    • Contribuisci
    • Aderisci
  • Dona ora

I limiti della competenza del giudice nella determinazione dell’assegno di mantenimento

Homepage Mantenimento I limiti della competenza del giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento

I limiti della competenza del giudice nella determinazione dell’assegno di mantenimento

Papà separati Liguria
6 Luglio 2022
Mantenimento, Area Pubblicità progresso
Tra i non addetti ai lavori, è abbastanza diffusa la convinzione che nei tribunali siano diffusi criteri oggettivi per la determinazione dell’assegno di mantenimento e che nel 2022 non possano esistere margini per l’arbitrio o per l’errore in una materia che incide in modo così importante sulla vita delle famiglie.

La situazione, al contrario, non solo è ben diversa, ma non potrebbe essere più all’opposto.

Allo scopo di sgombrare da subito il campo da sospetti di parzialità o mancanza di obiettività, facciamo riferimento a fonti della massima autorevolezza e vediamo qual è la situazione, oggi, nel 2022, nei tribunali italiani.

Cominciamo da una relazione agli atti del Senato, redatta dal Prof. Carlo Rimini, tra i più autorevoli esperti italiani di diritto di famiglia.

Su queste pagine abbiamo già illustrato in modo più approfondito la relazione del Prof. Rimini, in questa sede ci limitiamo a riportare le parole più dirompenti, che rappresentano nel modo migliore quanto diffuso sia, nei tribunali italiani, il ricorso a metodi di determinazione dell’assegno che non hanno nessun fondamento scientifico né alcuna corrispondenza con i criteri imposti dalla legge. A tal proposito, il Prof. Rimini afferma che “nella prassi dei nostri tribunali l’assegno di mantenimento per i figli viene determinato non facendo riferimento al costo marginale per l’ordinario mantenimento del singolo figlio convivente ma individuando la somma necessaria al nucleo costituito dal genitore convivente e dai figli che vivono con lui (o con lei) per mantenere un tenore di vita tendenzialmente paragonabile a quello matrimoniale, salvo verificare se i redditi della parte obbligata consentono di essere gravati da tale somma se la risposta è negativa, la somma viene ridotta sino a consentire alla parte obbligata di sopravvivere Talvolta si ha addirittura la sensazione che l’assegno sia determinato sulla base di una motivazione non scritta che consiste nel fare riferimento, con inaccettabile sciatteria ad una predeterminata percentuale dei redditi della parte obbligata“. Il Prof. Rimini, come è naturale, redigendo una relazione per il Senato, pur facendo affermazioni effettivamente drammatiche, usa una inevitabile cautela nel dire che il ricorso a metodi forfettari basati sul reddito del genitore non collocatario, giustamente definiti “sciatti”, avviene solo “talvolta”; chi è del settore, al contrario, sa bene che questa è la regola pressoché unanime nella quasi totalità dei tribunali.

Un lettore giustamente scettico potrebbe considerare con prudenza tali osservazioni; in fin dei conti si tratta di un singolo esperto, umanamente fallibile e potenzialmente condizionato da opinioni personali o posizioni politiche. Inoltre la relazione del Prof. Rimini è stata scritta a margine del noto “DDL Pillon”, che scatenò accesissime reazioni di carattere ideologico e il contesto potrebbe alimentare pregiudizi.

Vediamo allora un’altra fonte, la cui obiettività non può essere messa in discussione: l’Associazione Nazionale Magistrati.

Nel 2002 l’organismo rappresentativo dei magistrati italiani fece un’indagine estesa a ben 50 tribunali, chiedendo ai magistrati interrogati quale fosse l’importo minimo che erano soliti imporre al genitore non collocatario nella determinazione dell’assegno. Agli occhi di chi abbia un minimo di formazione scientifica, i risultati dell’inchiesta non possono che essere sorprendenti, sia per l’ammontare medio degli importi, sia per l’eterogeneità, sia per l’inconsistenza dei criteri (fonte Fiorella Buttiglione, già Consigliere presso la Corte d’Appello di Cagliari, in Rivista AIAF, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia, n. 2011/3):

Ciò che sorprende, non è solo l’aleatorietà, che espone il genitore obbligato a importi sostanzialmente determinati su base stocastica a seconda del giudice che gli viene assegnato dal caso, con palese violazione di un discreto numero di principi costituzionali; l’aspetto più sorpredente è l’assoluta arbitrarietà e ascientificità del metodo; qualora si volesse, in alternativa ai vari criteri emersi dall’indagine presso i tribunali, adottare un metodo che preveda la determinazione dell’assegno in base al prodotto dell’età del minore per il peso in kg del genitore non collocatario, tale criterio non sarebbe meno fondato; al contrario, l’età del minore è in qualche modo un driver delle esigenze alimentari, che crescono in modo direttamente proporzionale all’età e il peso in kg può in qualche misura essere assunto come indicatore del benessere del genitore obbligato. Tale criterio condurrebbe, sì, a importi esorbitanti per il genitore obbligato, ma questa non sarebbe una novità.

Il lettore più attento avrà notato che l’indagine dell’ANM è del 2002 mentre la legge sull’affido condiviso, che modificò il testo dell’art. 155 c.c. ora confluito nell’art. 337 ter c.c., che determina i criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento è del 2006. E’ ovvio! L’indagine dell’ANM era stata fatta in un periodo in cui era ancora in vigore l’affido esclusivo; non essendoci sostanzialmente tempi di frequentazione del minore presso il genitore non collocatario, aveva senso determinare importi forfettari che si presumeva fossero necessari per il mantenimento del minore. Sennonché l’articolo di Fiorella Buttiglione, pubblicato nel 2011, ben 5 anni dopo l’entrata in vigore della Legge 54 trattava proprio di questo: sebbene la legge avesse subito una radicale rivoluzione culturale, passando da un regime di affido esclusivo a un regime di affido condiviso, nulla era cambiato nella prassi dei tribunali, che continuavano ad agire seguendo graniticamente le prassi in uso sotto il vigore dell’affido esclusivo. E chiunque frequenti i tribunali sa che nulla è cambiato nemmeno oggi.

Vediamo un’ultima fonte, più recente e altrettanto, si presume, super partes: l’Istat, che nel report novembre 2016 su matrimoni, separazioni e divorzi riferisce che tra il 2005 e il 2015 l’ammontare medio degli assegni di mantenimento in Italia è stato di 500 euro. Quindi l’importo è sensibilmente cresciuto rispetto agli importi casuali e aleatori che i giudici erano soliti imporre sotto il regime di affido esclusivo, in modo del tutto contrario alla logica, perché nel momento in cui si passa al regime di affido condiviso, i tempi di frequentazione del genitore non collocatario (che in regime di affido condiviso non dovrebbe neppure esistere) aumentano, e conseguentemente dovrebbe diminuire il contributo economico versato all’altro coniuge.

Vediamo dunque che la materia è letteralmente in balia di una babele ingovernabile che genera costi sociali altissimi, tra genitori ridotti in povertà e minori inutilmente coinvolti in conflittualità esasperate che si potrebbero facilmente evitare se gli assegni venissero determinati con semplici criteri logici e aritmetici.

Perché accade ciò? La determinazione di un importo corretto che tenga conto, come previsto dalla legge, del costo marginale di mantenimento di un minore, ponderato in base ai rispettivi redditi dei coniugi e ai tempi di frequentazione non è, come si direbbe in America, scienza missilistica; in fondo si tratta di poche semplici proporzioni aritmetiche, il che rende ancora più grave l’insistenza da parte dei tribunali nel ricorrere sistematicamente a metodi arbitrari ed errati.

Eppure, per quanto non siano necessarie, per il calcolo corretto di un assegno, competenze scientifiche straordinarie, né i giudici, né gli avvocati, evidentemente, hanno queste competenze.

Purtroppo le professioni giuridiche, con un piglio da apprendisti stregoni, si sono arrogate il monopolio della materia con i risultati che su queste pagine da tempo commentiamo.

Eppure l’incompetenza relativa di giudici e avvocati nella determinazione dell’assegno sarebbe evidente; qual è infatti, l’unica categoria professionale che ha approvato un documento ufficiale per la definizione di linee guida standard per la determinazione dell’assegno di mantenimento? Non il Consiglio Superiore della Magistratura, né il Consiglio Nazionale Forense bensì il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed è naturale, perché alla formazione tipica del dottore commercialista concorrono studi in diritto, statistica, fisco e finanza che sono esattamente le materie che bisogna padroneggiare per calcolare in modo corretto l’assegno di mantenimento.

Il problema è che l’art. 61 c.p.c lascia ampia discrezionalità al giudice sulla scelta di un eventuale consulente tecnico, ma se in una causa di responsabilità medica, o nell’indagine sul crollo di un viadotto è ragionevole aspettarsi che il giudice si rivolga a un tecnico senza arrogarsi competenze che non gli appartengono, nel diritto di famiglia purtroppo ciò non accade, eppure le conseguenze non sono meno gravi.

Lorenzo Cornia

Dottore Commercialista

Fonte: https://www.assegnodimantenimento.net/

Tags: Mantenimento Affido materialmente condiviso 2022
Prec
Un padre è sempre un modello, che lo voglia o no
Succ
Intervento in senato WebTV MauroLami 20-5-2022

Related Articles

Il metodo di Bibbiano è lo stesso dell’alienazione parentale

In questa intervista la prof.ssa Mazzoni spiega molto bene come...

Affidamento condiviso: cosa ne pensano i tribunali? di Marino Maglietta

Affidamento condiviso: cosa ne pensano i tribunali? L'affidamento codiviso. I tribunali...

Articoli recenti

  • Il metodo di Bibbiano è lo stesso dell’alienazione parentale venerdì, 30, Dic
  • A quando le quote azzurre nei servizi sociali? .. e non solo.. venerdì, 30, Dic
  • Affidamento condiviso: cosa ne pensano i tribunali? di Marino Maglietta lunedì, 19, Dic
  • Colibri scrive al Ministro Nordio lunedì, 21, Nov
  • La russia condannata dalla CEDU mercoledì, 5, Ott

Categorie

Archivi

Tag

2004 2009 2020 Aassegno Unico Affido materialmente condiviso Arte Associazioni Case famiglia Centro antiviolenza Casper Colibri Coordinazione genitoriale Coppie Miste Corte d'appello DDL735 Denuncia Dott. Marco Pingitore Dott. Paolo Crepet Dott. Vittorio Vezzetti Estero Europa Femminicidio Festa della donna 8 marzo Frequentazione Giustizia Interviste Laura Sergi Leggi Mediazione familiare Mondo gay Musica Nonni&Nipoti Ordine psicologi Paternità Presidente della Repubblica Proposte di legge Reddito Cittadinanza Risarcimento Sacra rota Salute Sciopero della fame Sergio Nardelli Sottrazione Minore Stalking e Stolker Suicidio&Omicidio Timperi
Papa separati Liguria A.P.S. bigenitorialità
Papà Separati Liguria A.P.S.

Via Aurelia 100/3 – Vado Ligure (SV)
Da lunedì a venerdì h 17:00 – 19:00
(su appuntamento)
info@papaseparatiliguria.it
C.F. 92088700098

Pronto Genitore

Ti stai separando e hai bisogno di un consiglio?

+39 333 6956952
Papa separati liguria, bigenitorialita
Cookies | Privacy

[ Placeholder content for popup link ] WordPress Download Manager - Best Download Management Plugin

  • Accedi
  • Registrati
Password dimenticata?
Hai perso la tua password? Inserisci il tuo nome utente o il tuo indirizzo email. Riceverai tramite email un link per creare una nuova password.
CercaNewsAccedi
venerdì, 30, Dic
Il metodo di Bibbiano è lo stesso dell’alienazione parentale
venerdì, 30, Dic
A quando le quote azzurre nei servizi sociali? .. e non solo..
lunedì, 19, Dic
Affidamento condiviso: cosa ne pensano i tribunali? di Marino Maglietta
lunedì, 21, Nov
Colibri scrive al Ministro Nordio
mercoledì, 5, Ott
La russia condannata dalla CEDU
venerdì, 16, Set
N.26352/22 – Sanzionata la madre che ostacola il rapporto padre-figlia

Welcome back,

Pronto Genitore