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TAR-Il padre ha diritto di accedere alla documentazione fiscale della figlia maggiorenne

Homepage Area Legale Tribunale Amministrativo Regionale TAR-Il padre ha diritto di accedere alla documentazione fiscale della figlia maggiorenne


TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 19 novembre 2014, n. 599 Presidente/Estensore Zuballi Il padre ha diritto di accedere alla documentazione fiscale della figlia maggiorenne per dimostrare che ha redditi autonomi e non le spetta il mantenimento.-

Il diritto di difesa prevale sulla privacy, tanto più che i documenti attestanti le posizioni fiscali di terzi non rientrano nei casi di esclusione del diritto di accesso ex art. 24 L. n. 241/90, non essendo dati sensibili (art. 4 d.lgs. n. 196/03), tanto più se è pendente una lite come nella fattispecie. L’uomo, infatti, con essi voleva dimostrare l’autonomia economica della figlia, vincitrice di una borsa di studio pari ad euro 15.000 annui, legittimando il rifiuto di mantenerla.

Fatto e diritto

Il ricorrente, che agisce in proprio, chiede l’annullamento del diniego alle istanze di accesso dallo stesso formulate alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA). Fa presente che la signora C.B., in qualità di genitore della figlia convivente P.M., agiva tramite precetto nei confronti del ricorrente per il mancato pagamento dell’assegno alimentare per il periodo dal 1 marzo 2009 al 11 novembre 2012. Contestualmente gli vennero notificati alcuni atti di pignoramento. Il ricorrente presentava opposizione eccependo che la figlia aveva raggiunto l’indipendenza economica, percependo una borsa di studio di 15.000 euro annui dalla SISSA. Per acquisire la relativa prova, il ricorrente formulava in data 5 giugno 2014 alla SISSA una richiesta di accesso alla documentazione relativa alla borsa di studio, richiesta reiterata in data 18 giugno 2014 precisando che la richiesta veniva formulata nella duplica veste di genitore dell’interessata e patrocinatore legale in relazione ad una causa civile presso il Tribunale di Trieste, ( RGE 271/2014) il cui oggetto era appunto la percezione da parte di P.M. di un reddito sufficiente. La SISSA in data 30 giugno 2014 negava formalmente l’accesso con la motivazione che la controinteressata aveva negato il suo assenso. In via di diritto il ricorrente deduce la violazione degli articoli 22, 24 comma 7 e 25 della legge 241 del 1990, violazione art 3 della stessa legge per motivazione insufficiente ed erronea valutazione dei fatti, violazione dei principi in materia di accesso, violazione art 24 della Costituzione e del diritto alla difesa, ingiustizia manifesta. Deduce poi la violazione degli articoli 1, 3, 5 e 26 del D Lgs 33/13, dell’art 97 Cost, dei principi di trasparenza e del giusto processo e ingiustizia manifesta. Cita a favore una copiosa giurisprudenza. Conclude chiedendo, oltre all’annullamento del diniego, che venga ordinata alla SISSA l’esibizione degli atti richiesti. La SISSA resiste in giudizio osservando che, stante il motivato dissenso dell’interessata Paola Mengotti all’esibizione dei documenti, la SISSA ha negato l’accesso richiesto. In successiva memoria depositata il 31 ottobre 2014 il ricorrente osserva che dalla documentazione acquisita risulta provata la percezione da parte della figlia di redditi erogati dalla SISSA. Ribadisce le proprie tesi concludendo per l’accoglimento del ricorso per l’accesso. Nella camera di consiglio del 19 novembre 2014 la causa è stata introitata per la decisione. Il presente ricorso per l’accesso merita accoglimento. I principi da applicarsi, secondo una pacifica e consolidata giurisprudenza, sono i seguenti:

-l’accesso non può essere negato qualora la richiesta sia motivata con la necessità di difendersi in giudizio;

-tra il diritto alla riservatezza e l’esigenza di difesa in giudizio prevale la seconda;

-qualora si tratti di dati non sensibili l’accesso non può essere negato; a decidere sul diritto di accesso è l’amministrazione che si trova in possesso dei documenti, laddove l’interessato può solo esprimere il suo motivato avviso a riguardo. Nel caso in esame il ricorrente sia nella sua richiesta alla SISSA sia in ricorso motiva la necessità di acquisire la documentazione relativa al reddito percepito dalla figlia dalla SISSA per potersi difendere in giudizio. Si tratta di dati non sensibili. L’amministrazione poi non ha motivato adeguatamente il diniego, rifacendosi pedissequamente alla posizione della figlia del ricorrente, senza un’autonoma valutazione. Il presente ricorso per l’accesso va pertanto accolto con annullamento del diniego impugnato e con l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta. Si ordina pertanto alla SISSA di esibire al ricorrente, tramite visione ed estrazione di copia, i documenti riguardanti tutti i provvedimenti o atti che hanno previsto l’erogazione di somme di denaro a favore della dottoressa Paola Mengotti, a qualsiasi titolo (incluse borse di studio e simili), dal 1 marzo 2009 al 1 novembre 2012, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. Le spese della presente causa fanno carico alla SISSA e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso per l’accesso e per l’effetto:  annulla il diniego impugnato; accerta il diritto del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta; ordina alla SISSA di esibire al ricorrente, tramite visione ed estrazione di copia, i documenti riguardanti tutti i provvedimenti o atti che hanno previsto l’erogazione di somme di denaro a favore della dottoressa Paola Mengotti, a qualsiasi titolo (incluse borse di studio e simili), dal 1 marzo 2009 al 1 novembre 2012, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. Condanna la resistente amministrazione alla rifusione a favore del ricorrente delle spese e onorari di giudizio che liquida in euro 3.000 oltre agli oneri accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Fonte:http://www.divorzista.org/
Tags: Mantenimento Separazione&Divorzio T.A.R. 2014

TAR-Il padre ha diritto di accedere alla documentazione fiscale della figlia maggiorenne

Redazione
10 Febbraio 2016
Tribunale Amministrativo Regionale

TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 19 novembre 2014, n. 599
Presidente/Estensore Zuballi Il padre ha diritto di accedere alla documentazione fiscale della figlia maggiorenne per dimostrare che ha redditi autonomi e non le spetta il mantenimento.-

Il diritto di difesa prevale sulla privacy, tanto più che i documenti attestanti le posizioni fiscali di terzi non rientrano nei casi di esclusione del diritto di accesso ex art. 24 L. n. 241/90, non essendo dati sensibili (art. 4 d.lgs. n. 196/03), tanto più se è pendente una lite come nella fattispecie. L’uomo, infatti, con essi voleva dimostrare l’autonomia economica della figlia, vincitrice di una borsa di studio pari ad euro 15.000 annui, legittimando il rifiuto di mantenerla.

Fatto e diritto

Il ricorrente, che agisce in proprio, chiede l’annullamento del diniego alle istanze di accesso dallo stesso formulate alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA).
Fa presente che la signora C.B., in qualità di genitore della figlia convivente P.M., agiva tramite precetto nei confronti del ricorrente per il mancato pagamento dell’assegno alimentare per il periodo dal 1 marzo 2009 al 11 novembre 2012.
Contestualmente gli vennero notificati alcuni atti di pignoramento.
Il ricorrente presentava opposizione eccependo che la figlia aveva raggiunto l’indipendenza economica, percependo una borsa di studio di 15.000 euro annui dalla SISSA.
Per acquisire la relativa prova, il ricorrente formulava in data 5 giugno 2014 alla SISSA una richiesta di accesso alla documentazione relativa alla borsa di studio, richiesta reiterata in data 18 giugno 2014 precisando che la richiesta veniva formulata nella duplica veste di genitore dell’interessata e patrocinatore legale in relazione ad una causa civile presso il Tribunale di Trieste, ( RGE 271/2014) il cui oggetto era appunto la percezione da parte di P.M. di un reddito sufficiente.
La SISSA in data 30 giugno 2014 negava formalmente l’accesso con la motivazione che la controinteressata aveva negato il suo assenso.
In via di diritto il ricorrente deduce la violazione degli articoli 22, 24 comma 7 e 25 della legge 241 del 1990, violazione art 3 della stessa legge per motivazione insufficiente ed erronea valutazione dei fatti, violazione dei principi in materia di accesso, violazione art 24 della Costituzione e del diritto alla difesa, ingiustizia manifesta. Deduce poi la violazione degli articoli 1, 3, 5 e 26 del D Lgs 33/13, dell’art 97 Cost, dei principi di trasparenza e del giusto processo e ingiustizia manifesta.
Cita a favore una copiosa giurisprudenza.
Conclude chiedendo, oltre all’annullamento del diniego, che venga ordinata alla SISSA l’esibizione degli atti richiesti.
La SISSA resiste in giudizio osservando che, stante il motivato dissenso dell’interessata Paola Mengotti all’esibizione dei documenti, la SISSA ha negato l’accesso richiesto.
In successiva memoria depositata il 31 ottobre 2014 il ricorrente osserva che dalla documentazione acquisita risulta provata la percezione da parte della figlia di redditi erogati dalla SISSA.
Ribadisce le proprie tesi concludendo per l’accoglimento del ricorso per l’accesso.
Nella camera di consiglio del 19 novembre 2014 la causa è stata introitata per la decisione.
Il presente ricorso per l’accesso merita accoglimento.
I principi da applicarsi, secondo una pacifica e consolidata giurisprudenza, sono i seguenti:

-l’accesso non può essere negato qualora la richiesta sia motivata con la necessità di difendersi in giudizio;

-tra il diritto alla riservatezza e l’esigenza di difesa in giudizio prevale la seconda;

-qualora si tratti di dati non sensibili l’accesso non può essere negato;
a decidere sul diritto di accesso è l’amministrazione che si trova in possesso dei documenti, laddove l’interessato può solo esprimere il suo motivato avviso a riguardo.
Nel caso in esame il ricorrente sia nella sua richiesta alla SISSA sia in ricorso motiva la necessità di acquisire la documentazione relativa al reddito percepito dalla figlia dalla SISSA per potersi difendere in giudizio.
Si tratta di dati non sensibili.
L’amministrazione poi non ha motivato adeguatamente il diniego, rifacendosi pedissequamente alla posizione della figlia del ricorrente, senza un’autonoma valutazione.
Il presente ricorso per l’accesso va pertanto accolto con annullamento del diniego impugnato e con l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta.
Si ordina pertanto alla SISSA di esibire al ricorrente, tramite visione ed estrazione di copia, i documenti riguardanti tutti i provvedimenti o atti che hanno previsto l’erogazione di somme di denaro a favore della dottoressa Paola Mengotti, a qualsiasi titolo (incluse borse di studio e simili), dal 1 marzo 2009 al 1 novembre 2012, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Le spese della presente causa fanno carico alla SISSA e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso per l’accesso e per l’effetto:  annulla il diniego impugnato;
accerta il diritto del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta;
ordina alla SISSA di esibire al ricorrente, tramite visione ed estrazione di copia, i documenti riguardanti tutti i provvedimenti o atti che hanno previsto l’erogazione di somme di denaro a favore della dottoressa Paola Mengotti, a qualsiasi titolo (incluse borse di studio e simili), dal 1 marzo 2009 al 1 novembre 2012, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Condanna la resistente amministrazione alla rifusione a favore del ricorrente delle spese e onorari di giudizio che liquida in euro 3.000 oltre agli oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Fonte:http://www.divorzista.org/
Tags: Mantenimento Separazione&Divorzio T.A.R. 2014
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