
N.24637/21 – Non basta la mera conflittualità tra i genitori
Affidamento ai servizi sociali: non basta la mera conflittualità tra i genitori
Affidamento figli
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24637 del 13 settembre 2021, si è espressa in materia di filiazione e affidamento della prole confinando a soluzioni meramente residuali l'ipotesi dell'affidamento ai servizi sociali o esclusivo ad uno solo dei genitori.Il caso
La vicenda che ha dato origine al contenzioso giunto sino alla Corte di Cassazione vedeva una coppia di genitori, ormai separata, destinataria di un provvedimento con cui la Corte di Appello di Roma (decreto del 4 luglio 2019), affidava il figlio minore, nato fuori dal matrimonio, ai Servizi Sociali a causa della grave e perdurante conflittualità dimostrata, tale da rendere impossibile il raggiungimento del seppur minimo accordo necessario alla gestione del rapporto genitoriale. I giudici dell'appello affermavano che sulla base delle relazioni dei Servizi Sociali era evidente l'incapacità dei genitori di anteporre l'interesse del minore al risentimento reciprocamente provato per la fine della relazione. Così, nel merito, i genitori venivano descritti come non in grado di concordare eventuali modifiche alle frequentazioni stabilite o possibili recuperi o stabilire il luogo dove restituire il bambino, producendo quale conseguenza che quest'ultimo assumesse comportamenti a grave rischio psicopatologico. La Corte di Appello ammoniva dunque i genitori a comportarsi secondo un modello genitoriale corretto, tale da assicurare la presenza di entrambe le figure al figlio. I genitori impugnavano la decisione e, in particolare, il padre nel ricorso incidentale affermava che in appello i giudici non avessero tenuto conto delle risultanze della CTU, né dell'esatto contenuto della relazione dei Servizi Sociali citata nel decreto, ove si evidenziava un ottimo rapporto della prole con entrambi i genitori.La funzione del collocamento del minore presso i Servizi Sociali
La Corte di Cassazione nel decidere la controversia si esprime preliminarmente sull'esatta funzione dell'istituto del collocamento dei minori ai Servizi Sociali, alla luce del principio di bigenitorialità. Sul tema i giudici di legittimità affermano che si possa addivenire a disporre il collocamento presso i Servizi Sociali solo ove ciò concorra a ripristinare una condivisa bigenitorialità, a tutela dell'interesse del minore. Ed invero, nel raggiungimento di tale obiettivo acquistano ruolo fondamentale proprio i Servizi Sociali chiamati a supplire all'assenza dei genitori chiamandoli altresì ad intraprendere un percorso terapeutico volto all'affermazione del reciproco rispetto nella relazione col figlio.Il principio della bigenitorialità
Affidamento figli e bigenitorialità: la decisione della Cassazione
Fonte: Affidamento ai servizi sociali: non basta la mera conflittualità tra i genitori https://www.studiocataldi.it/articoli/42762-affidamento-ai-servizi-sociali-non-basta-la-mera-conflittualita-tra-i-genitori.asp#ixzz77Nmz0dTs