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N.10174/12 – madre sceglie la scuola della figlia, senza consultare previamente l’ex marito, spese scolastiche non saranno tutte a carico padre

Homepage Area separazione e divorzio Mantenimento N.10174/12 - madre sceglie la scuola della figlia, senza consultare previamente l’ex marito, spese scolastiche non saranno tutte a carico padre

N.10174/12 – madre sceglie la scuola della figlia, senza consultare previamente l’ex marito, spese scolastiche non saranno tutte a carico padre

Redazione
7 Ottobre 2012
Mantenimento

Se, nel regime di affido congiunto la madre sceglie la scuola della figlia, senza consultare previamente l’ex marito, le spese scolastiche non saranno tutte poste a carico di quest’ultimo.

E’ quanto disposto dalla Cassazione civile sez. I, nell’ordinanza 20 giugno 2012, n. 10174.Nel caso in esame, la sentenza di divorzio di due ex coniugi contemplava la ripartizione delle spese delle figlie minori, per cui, a carico del padre oltre il pagamento di un assegno mensile di mantenimento, sussisteva anche l’obbligo di provvedere alle spese relative all’abbigliamento, l’istruzione, le cure mediche, senza che fosse previsto a tal fine, alcun previo accordo tra i genitori.

Orbene, la madre aveva iscritto la figlia minore ad un istituto scolastico privato, chiedendo poi il rimborso delle spese sostenute all’ex coniuge, senza coinvolgerlo preventivamente nella scelta della scuola. Questi, pertanto, lamentava di non esser stato consultato prima, e contestava l’addebito delle somme richieste per l’iscrizione della figlia presso l’istituto privato

Emesso decreto ingiuntivo per il rimborso delle spese suddette, in seguito lo stesso era stato revocato dal Tribunale nel procedimento monitorio, che aveva riconosciuto solo una parte delle spese pretese dalla moglie. Avverso tale sentenza il padre aveva proposto appello, parzialmente accolto, ed infine, ricorso in Cassazione.

In particolare, il ricorrente contestava le modalità di adempimento del contributo richiesto, in quanto si trattava del rimborso costituente il risultato di una decisione alla quale egli non era stato posto in grado di partecipare, non essendo stato previamente consultato.

Nell’esaminare quest’eccezione, la Corte d’Appello non aveva tenuto conto che l’affidamento congiunto comporta l’assunzione da parte di entrambi i genitori degli stessi poteri e responsabilità, richiedendo una costante e preventiva consultazione, onde garantire la piena partecipazione alla vita del minore.

Solo in tal modo, potrà infatti essere assicurata l’effettiva compartecipazione alle scelte riguardanti l’educazione e la crescita del figlio. Tra l’altro, l’affidamento congiunto, implica un’attiva collaborazione di entrambi i coniugi nella educazione dei minori, relativamente ai quali le decisioni dovranno esser prese in seguito ad effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi.

Inoltre, secondo la nuova formulazione l’art. 155 cit., viene ribadito il principio di pari responsabilità di entrambi i genitori nella cura, nell’educazione e nell’istruzione dei figli. Tale principio, trova piena applicazione nel caso di affidamento congiunto o condiviso; se così non fosse, l’apporto di uno dei genitori si ridurrebbe ad una mera somministrazione di denaro, senza contributi decisionali, in palese contrasto con il fine di responsabilizzazione di entrambe i genitori, portato avanti dal legislatore attraverso mediante tali forme di affidamento. Pertanto, la motivazione della Corte territoriale appare inadeguata.

Alla luce delle summenzionate argomentazioni, la Suprema Corte accoglieva le doglianze del marito e cassava la sentenza impugnata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

(Altalex, 25 luglio 2012.

Tags: 2012 Corte di Cassazione Mantenimento Figli Scuola
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