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A chi spettano in caso di separazione e divorzio gli assegni familiari?

Homepage Area separazione e divorzio Mantenimento A chi spettano in caso di separazione e divorzio gli assegni familiari?


A chi spettano gli assegni familiari nel caso di separazione e divorzio? Prima di rispondere al quesito, partiamo col dare una definizione di assegno familiare.

L'assegno al nucleo familiare costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati annualmente dalla legge.

In caso di separazione e divorzio gli assegni familiari spettano al coniuge collocatario e cioè al genitore cui sono affidati i figli, anche se a percepirli sia l'altro coniuge.

 L' art. 211, L. 19 maggio 1975 n. 151 prevede che "Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge".

In altri termini, il genitore non affidatario titolare degli assegni familiari è tenuto a corrisponderli all'altro coniuge al quale di fatto spettano, in aggiunta all'assegno di mantenimento e a prescindere dall'ammontare di quest'ultimo.

Capita spesso, però, che il genitore non affidatario che percepisce gli assegni familiari dal proprio datore di lavoro non provveda a corrisponderli all'altro genitore, cui spettano, ritenendo che sia tenuto, solamente, a versare l'assegno di mantenimento per i figli economicamente non autosufficienti.

Chi scrive precisa che assegni familiari e assegno di mantenimento sono due tipi di proventi separati e distinti che hanno funzioni diverse. I primi costituiscono una sorta di "integrazione alimentare", invece l'assegno di mantenimento è il contributo che il genitore non collocatario corrisponde per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, il cui quantum viene calcolato in proporzione alla capacità reddituale del genitore. I coniugi possono accordarsi per una diversa ripartizione degli assegni familiari sia in sede di separazione che in sede di divorzio: per esempio è possibile che il coniuge che li percepisce ne trattenga una parte. Attenzione! In questo caso la quota degli assegni familiari trattenuta dal coniuge che li percepisce costituisce reddito e, dunque, se ne potrà tenere conto nel determinare l'assegno di mantenimento in favore dell'altro.

Dall'assegno di mantenimento possono essere decurtati gli assegni familiari?

La risposta all'interrogativo è negativa: il mantenimento è dovuto per intero e non può essere decurtato degli assegni percepiti per Legge dal coniuge affidatario.

A sostegno di ciò riporto quanto affermato dai giudici di piazza Cavour: "Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156 cod. civ., con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata" (Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003; Sez. U, Sentenza n. 5135 del 27/11/1989)". (E, ancora,¬ Corte di Cassazione, sez. VI Civile - ordinanza n. 12770/13).

 E se il genitore titolare degli assegni familiari non li corrisponde al genitore collocatario che succede?

In questa ipotesi il genitore che trattiene per sé gli assegni familiari commette il reato di "appropriazione indebita", incassando del denaro non proprio, ma dell'altro genitore e che ha percepito per conto di quest'ultimo.

Se il genitore collocatario non ha mai percepito dall'altro gli assegni famigliari, che fare?

In questo caso sarà necessario rivolgersi al Tribunale per chiedere ed ottenere il rimborso delle somme indebitamente trattenute dall'altro coniuge.

Avv. Luisa Camboni - Fonte: www.StudioCataldi.it
Tags: Mantenimento Separazione&Divorzio Cose da sapere Affido Condiviso Figli 2016

A chi spettano in caso di separazione e divorzio gli assegni familiari?

Redazione
28 Novembre 2016
Mantenimento, Cose da sapere, Area Fiscale, Area Legale

A chi spettano gli assegni familiari nel caso di separazione e divorzio? Prima di rispondere al quesito, partiamo col dare una definizione di assegno familiare.

L’assegno al nucleo familiare costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati annualmente dalla legge.

In caso di separazione e divorzio gli assegni familiari spettano al coniuge collocatario e cioè al genitore cui sono affidati i figli, anche se a percepirli sia l’altro coniuge.

 L’ art. 211, L. 19 maggio 1975 n. 151 prevede che “Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.

In altri termini, il genitore non affidatario titolare degli assegni familiari è tenuto a corrisponderli all’altro coniuge al quale di fatto spettano, in aggiunta all’assegno di mantenimento e a prescindere dall’ammontare di quest’ultimo.

Capita spesso, però, che il genitore non affidatario che percepisce gli assegni familiari dal proprio datore di lavoro non provveda a corrisponderli all’altro genitore, cui spettano, ritenendo che sia tenuto, solamente, a versare l’assegno di mantenimento per i figli economicamente non autosufficienti.

Chi scrive precisa che assegni familiari e assegno di mantenimento sono due tipi di proventi separati e distinti che hanno funzioni diverse. I primi costituiscono una sorta di “integrazione alimentare”, invece l’assegno di mantenimento è il contributo che il genitore non collocatario corrisponde per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli, il cui quantum viene calcolato in proporzione alla capacità reddituale del genitore. I coniugi possono accordarsi per una diversa ripartizione degli assegni familiari sia in sede di separazione che in sede di divorzio: per esempio è possibile che il coniuge che li percepisce ne trattenga una parte. Attenzione! In questo caso la quota degli assegni familiari trattenuta dal coniuge che li percepisce costituisce reddito e, dunque, se ne potrà tenere conto nel determinare l’assegno di mantenimento in favore dell’altro.

Dall’assegno di mantenimento possono essere decurtati gli assegni familiari?

La risposta all’interrogativo è negativa: il mantenimento è dovuto per intero e non può essere decurtato degli assegni percepiti per Legge dal coniuge affidatario.

A sostegno di ciò riporto quanto affermato dai giudici di piazza Cavour: “Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell’art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all’altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest’ultimo sia parte, indipendentemente dall’ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156 cod. civ., con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata” (Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003; Sez. U, Sentenza n. 5135 del 27/11/1989)”. (E, ancora,¬ Corte di Cassazione, sez. VI Civile – ordinanza n. 12770/13).

 E se il genitore titolare degli assegni familiari non li corrisponde al genitore collocatario che succede?

In questa ipotesi il genitore che trattiene per sé gli assegni familiari commette il reato di “appropriazione indebita”, incassando del denaro non proprio, ma dell’altro genitore e che ha percepito per conto di quest’ultimo.

Se il genitore collocatario non ha mai percepito dall’altro gli assegni famigliari, che fare?

In questo caso sarà necessario rivolgersi al Tribunale per chiedere ed ottenere il rimborso delle somme indebitamente trattenute dall’altro coniuge.

Avv. Luisa Camboni –

Fonte: www.StudioCataldi.it

Tags: Mantenimento Separazione&Divorzio Cose da sapere Affido Condiviso Figli 2016
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13 risposte aggiunte

  1. Roberta Senni 22 Ottobre 2017

    Interessante. Complimenti. Sono un avvocato di Cagliari, e trovo quanto sopra scritto espresso in maniera chiara e precisa. Quello degli assegni familiari, infatti, è un aspetto che molto spesso viene tralasciato sia negli accordi di separazione consensuale sia nei ricorsi e comparse giudiziali causando, poi, molti conflitti che necessariamente costringono le parti ad agire con un ricorso in modifica e/o a presentare ricorso per indebito arricchimento.
    Occorre regolamentare ogni aspetto, stante che, gli obblighi nascenti verso i figli dovranno gravare sui genitori fino alla indipendenza economica di questi ultimi.
    Cordialità

    • Mirella 4 Marzo 2018

      Dato che lei è un avvocato, le posso chiedere un’informazione?
      L’INPS mi ha rifiutato la richiesta di assegni familiari perché l’ex si rifiuta di firmare la dichiarazione in cui dice di non percepire gli assegni. Sono 7 anni che lottiamo. Cosa posso fare?

  2. Redazione
    Redazione 4 Marzo 2018

    Come specificato sopra
    L’ art. 211, L. 19 maggio 1975 n. 151 prevede che “Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.
    In altri termini, il genitore non affidatario titolare degli assegni familiari è tenuto a corrisponderli all’altro coniuge al quale di fatto spettano, in aggiunta all’assegno di mantenimento e a prescindere dall’ammontare di quest’ultimo.
    ​L’inps dovrebbe accettare una autocertificazione​ corredata dellprovvedimento in cui risulta che i figli sono colcati presso di lei

  3. Alfonso Maria 25 Marzo 2018

    Sono separato legalmente (consensuale) e dal Vostro post mi pare di capire che potrei richiedere gli anfibi per il coniuge, è possibile richiedere tale prestazione anche in caso di separazione? Grazie!

    • Redazione
      Redazione 26 Marzo 2018

      Ciao dipende dalla collocazione dei figli.
      Toccheranno sicuramente a chi ha il collocamento (residenza prevalente) dei figli in base alla sentenza

  4. Luca 31 Marzo 2018

    Buongiorno, la mia ex moglie pretende (con raccomandata di un avvocato) la dichiarazione da parte mia dela rinuncia agli assegni famigliari. Abbiamo una figlia minore in affidamento condiviso residente con la madre. Sono obbligato a sottoscrivere la rinuncia? Se si, in base a quale legge? Grazie,

    • Redazione
      Redazione 31 Marzo 2018

      E’ un argomento controverso. Con la legge 54 del 2006 invece di chiarirla è stata creata la figura del genitore “colloratario” o “genitore preminente”.
      L’ art. 211, L. 19 maggio 1975 n. 151 prevede che “Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.

  5. Giusy 4 Novembre 2018

    Buongiorno, mi sono separato consesualmente con mia moglie ad ottobre 2018, da luglio ad ottobre pur vivendo sotto lo stesso tetto non vuole firmarmi l assegno familiare, pretende il 50-%.. come posso fare a recuperare i soldi da luglii ad ottobre?

    • Redazione
      Redazione 17 Novembre 2018

      l’asssegno spetta al coniuge con cui vivono i figli

  6. michele 21 Marzo 2019

    Sono separato legalmente con affido condiviso. la mia ex percepisce uno stipendio leggermente piu’ alto del mio (circa 2000€ in più).
    nella separazione ho dovuto rinunciare agli assegni nucleo familiare (attualmente lei prende sui 150 € al mese). io verso 400 di mantenimento figli. 10 e 7 anni e partecipo al vestiario e altro.
    I figli sono con me 12 giorni al mese a volte per motivi di lavoro sui o altro anche 14 o 15 gg.
    a me sembra troppo la cifra che mensilmente entrano nelle casse dell’ ex coniuge, lasciando il mantenimento a 400 ,non si possono utilizzare i 150€ mensili per coprire le spese straordinarie? ( sport, assicurazioni scuola, ecc.ecc.) ?

    • Redazione
      Redazione 25 Marzo 2019

      Ciao Michele
      Tutto si può fare se c’è un accordo tra le parti.
      Visto che li frequenti al 40% direi che l’assegno potrebbe anche essere inferiore, ma non credo che lei sia disponibile ad incassare una cifra inferiore rispetto a quella che percepisce ora.
      Comunque prova a dirglielo e facci sapere
      La Redazione

  7. Stefano Bolla 5 Aprile 2019

    Buongiorno,vorrei sapere se firmando la rinuncia agli assegni familiari che spettano a mia moglie quale collocataria nella nostra separazione consensuale con affidamento condiviso al 50%,ho comunque il diritto alla deduzione del 50% sulla dichiarazione dei redditi.
    Stefano

    • Redazione
      Redazione 5 Aprile 2019

      Ciao Stefano,
      occorre leggere il provvedimento di separazione, ma in linea di massima se non è specificato hai diritto alla detrazione.
      Se vuoi maggiori informazioni prendi un appuntamento allo sportello della Bigenitorialità chiamando il 3336956952

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