Come " />

Come " />

Come " />

Papà separati Liguria
  • Associazione
  • Servizi
  • Approfondimenti
  • News
  • Login
  • Assegno Unico

PRONTO GENITORE +39 333 6956952    CONTATTI          Canale YouTube

Papà separati Liguria
  • Associazione
    • L’organizzazione
    • Chi siamo, cosa facciamo
    • L’Associazione in foto
    • Testimonianza Sull’Associazione
  • Partners
  • Servizi
    • Pronto Genitore
    • Sportello della BiGenitorialità
    • Mediazione familiare
    • Rivalutazione assegno mantenimento
    • Sostegno psicologico
    • Pacchi alimentari
    • Sportello Fiscale
    • Self Helping
    • Gruppi AMA (Auto Mutuo Aiuto)
    • Calcolo liquidazioni legali
    • Luoghi Utili
  • Approfondimenti
    • Biblioteca
    • Cassazione
    • Documentazione
    • Leggi e Codici
    • Poesie
    • Registro della BiGenitorialità – Comuni BiGenitorializzati in Liguria
    • Le ricette di papà
  • Eventi
    • Tutti gli eventi
    • Appuntamento
    • Sportello BiGenitorialità
    • Concorsi
  • News
  • Login
  • Sostienici
    • Dona ora
    • 5×1000
    • Contribuisci
    • Aderisci
    • Sponsorizza
  • Dona ora

Cassazione n. 7504/11 – Ribadisce i requisiti necessari per occuparsi di un minore

Homepage Area separazione e divorzio Affido condiviso Cassazione n. 7504/11 - Ribadisce i requisiti necessari per occuparsi di un minore

Cassazione n. 7504/11 – Ribadisce i requisiti necessari per occuparsi di un minore

Redazione
14 Aprile 2011
Affido condiviso

Come è regolato l’affido familiare. L’affido familiare è un servizio previsto dalla legge che si rivolge a bambini e ragazzi fino ai 18 anni, momentaneamente privi di cure adeguate, che vengono affidati per un periodo di tempo a una famiglia affidataria.

L’unico requisito essenziale per accogliere un minore è che l’intero nucleo familiare, figli compresi, abbia nella propria casa o nella propria vita spazio e disponibilità ad accompagnarlo in un percorso di crescita sereno ed equilibrato, al termine del quale il minore deve fare nuovamente ritorno nella famiglia di origine. L’affidamento familiare è regolamentato dalla legge 184 del 4 maggio 1983, modificata con la legge n. 149 del 28 marzo 2001: l’obiettivo è assicurare al minore una famiglia che lo accudisca qualora la sua non sia temporaneamente in grado di farlo. Per soddisfare i suoi bisogni e la sua tutela, viene scelto un ambiente idoneo in cui crescere ed essere tutelato per il tempo necessario alla famiglia a recuperare le “capacità genitoriali”.

Quando intervengono i nonni. L’affido a terze persone viene deciso dal giudice quando quello più “tradizionale” a uno o all’altro genitore (oppure in forma congiunta) non sia nell’interesse del minore. A quel punto, viene disposto l’affidamento presso terzi, che non coincide necessariamente con un allontanamento dai genitori naturali, ma con il suo inserimento in una realtà serena, in cui possa fronteggiare le problematiche che derivano dalla crisi coniugale dei genitori o da altre situazioni di disagio. La prima soluzione che viene presa in considerazione è l’affidamento a stretti parenti del minore, come i nonni e gli zii, considerati come l’ambiente più armonioso per l’assistenza dei nipoti. Solo nel caso in cui queste strade non siano praticabili, viene preso in considerazione l’affidamento presso un istituto di educazione o altra famiglia.

Come si arriva all’affido. La legge 54 del 2006 ha rivoluzionato il sistema giudiziario nel campo delle separazioni coniugali e degli affidi dei minori, introducendo l’affido condiviso. Il principio su cui si fonda è quello della bigenitorialità, che sancisce il diritto dei minori a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori anche a seguito della separazione. Questo significa che mamma e papà devono ambedue provvedere a cure, educazione e istruzione dei propri figli, nell’obiettivo di mantenere un contesto non conflittuale e positivo per la loro crescita e il loro sviluppo. Allo stesso modo hanno diritto a conservare rapporti significativi anche gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Mentre l’affidamento esclusivo si ha solo quando sussiste l’idoneità di uno dei due a svolgere correttamente il proprio ruolo di padre o di madre, l’affidamento condiviso non esclude comunque la possibilità di un collocamento del minore presso terzi, nel caso in cui sussistano “gravi motivi”.

Questa soluzione viene adottata solo quando entrambi i genitori dimostrino un’assoluta inidoneità a svolgere il loro ruolo e quando l’allontanamento si renda necessario per assicurare una corretta formazione personalità da parte del minore. Il collocamento presso una famiglia viene generalmente preferito al ricovero presso un istituto di educazione: prima si valutano i parenti stretti, con cui il minore abbia un rapporto significativo. In assenza di una persona idonea nella parentela, il giudice può rivolgersi ai servizi sociali.

·Giulia Ventura

Tags: Corte di Cassazione Nonni&Nipoti Affido Condiviso 2011
Prec
Italia pluri-condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani
Succ
Affido condiviso va negato se genitore minaccia di portare il figlio all’estero

Related Articles

Ordinanza n. 1486/2025 - La Cassazione piccona il pregiudizio della preferenza per la madre, anche per il collocamento dei figli in tenera età

Importante passo in avanti per le ragioni della bigenitorialità, riguardo...

Se i giudici stravolgono le parole della legge

La magistratura "politica" Arturo Maniaci 30 Luglio 2024 - 10:00 La...

Articoli recenti

  • Genova: tribunale approva maggiorazione assegno unico ai genitori separati che lavorano domenica, 1, Feb
  • Casa dei Papà giovedì, 15, Gen
  • Ansa – Perseguita l’ex compagno aggredendolo con spray al peperoncino, arrestata a Savona giovedì, 1, Gen
  • Primo Canale – L’affido lampo del piccolo di 3 anni: genitori in tribunale contro la separazione dei fratelli giovedì, 1, Gen
  • I violenti di oggi erano figli di ieri. – Davide Caputo giovedì, 27, Nov

Categorie

Archivi

Tag

2004 2020 2023 Aassegno Unico Affido materialmente condiviso Arte Associazioni Centro antiviolenza Casper Colibri Comitato genitori Roberto Castelli Coordinazione genitoriale Corte d'appello DDL735 Denuncia Dott. Paolo Crepet Dott. Vittorio Vezzetti Esselunga Estero Europa Femminicidio Festa della donna 8 marzo Frequentazione Giustizia Interviste Laura Sergi Leggi Maternità surrogata Mediazione familiare Mondo gay Musica Nonni&Nipoti Ordine psicologi patrimonio Presidente della Repubblica Proff. Maniaci Arturo Prposta di legge Reddito Cittadinanza Riforma Cartabia Risarcimento Sacra rota Salute Sciopero della fame Sergio Nardelli Sottrazione Minore Suicidio&Omicidio
Papa separati Liguria A.P.S. bigenitorialità
Papà Separati Liguria A.P.S.

Via Aurelia 100/3 – Vado Ligure (SV)
Da lunedì a venerdì h 17:00 – 19:00
(su appuntamento)
info@papaseparatiliguria.it
C.F. 92088700098

Pronto Genitore

Ti stai separando e hai bisogno di un consiglio?

+39 333 6956952
Papa separati liguria, bigenitorialita
Cookies | Privacy

[ Placeholder content for popup link ] WordPress Download Manager - Best Download Management Plugin

  • Accedi
  • Registrati
Password dimenticata?
Hai perso la tua password? Inserisci il tuo nome utente o il tuo indirizzo email. Riceverai tramite email un link per creare una nuova password.
body::-webkit-scrollbar { width: 7px; } body::-webkit-scrollbar-track { border-radius: 10px; background: #f0f0f0; } body::-webkit-scrollbar-thumb { border-radius: 50px; background: #dfdbdb }
CercaNewsAccedi
domenica, 1, Feb
Genova: tribunale approva maggiorazione assegno unico ai genitori separati che lavorano
giovedì, 15, Gen
Casa dei Papà
giovedì, 1, Gen
Ansa – Perseguita l’ex compagno aggredendolo con spray al peperoncino, arrestata a Savona
giovedì, 1, Gen
Primo Canale – L’affido lampo del piccolo di 3 anni: genitori in tribunale contro la separazione dei fratelli
giovedì, 27, Nov
I violenti di oggi erano figli di ieri. – Davide Caputo
lunedì, 24, Nov
Consenso sessuale informato

Welcome back,

Pronto Genitore