Papà separati Liguria
  • Associazione
  • Servizi
  • Approfondimenti
  • News
  • Login
  • Assegno Unico

PRONTO GENITORE +39 333 6956952    CONTATTI          Canale YouTube

Papà separati Liguria
  • Associazione
    • L’organizzazione
    • Chi siamo, cosa facciamo
    • L’Associazione in foto
    • Testimonianza Sull’Associazione
  • Partners
  • Servizi
    • Pronto Genitore
    • Sportello della BiGenitorialità
    • Mediazione familiare
    • Rivalutazione assegno mantenimento
    • Sostegno psicologico
    • Pacchi alimentari
    • Sportello Fiscale
    • Self Helping
    • Gruppi AMA (Auto Mutuo Aiuto)
    • Calcolo liquidazioni legali
    • Luoghi Utili
  • Approfondimenti
    • Biblioteca
    • Cassazione
    • Documentazione
    • Leggi e Codici
    • Poesie
    • Registro della BiGenitorialità – Comuni BiGenitorializzati in Liguria
    • Le ricette di papà
  • Eventi
    • Tutti gli eventi
    • Appuntamento
    • Sportello BiGenitorialità
    • Concorsi
  • News
  • Login
  • Sostienici
    • Dona ora
    • 5×1000
    • Contribuisci
    • Aderisci
    • Sponsorizza
  • Dona ora

Ulteriore condanna da parte della CEDU all’Italia

Homepage Area Europa Corte Europea Ulteriore condanna da parte della CEDU all'Italia

Ulteriore condanna da parte della CEDU all’Italia

Mauro Lami
8 Ottobre 2021
Corte Europea

La Corte EDU condanna l’Italia per la carenza di mezzi atti a consentire il mantenimento di un legame con i figli in caso di mancanza di cooperazione tra genitori separati

La prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 7 ottobre 2021, ha condannato l’Italia per una violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il ricorrente non ha potuto esercitare pienamente il suo diritto di poter incontrare la figlia per ben dodici anni, nonostante l’esistenza di diverse decisioni giudiziali che stabilivano le modalità d’incontro tra i due. L’uomo ha sostenuto che le autorità nazionali non hanno adottato le misure adeguate che gli permettessero di mantenere un legame con sua figlia: ciò ha permesso alla madre della bambina di metterla contro di lui. Inoltre, è stata denunciata l’inerzia delle autorità di fronte al comportamento della donna sull’assunto che queste non hanno compiuto alcuno sforzo o adottato misure per consentire al ricorrente di esercitare il suo diritto di visita, e che non hanno reagito al mancato rispetto da parte della madre delle decisioni che glielo accordavano. Il ricorrente, infine, si è lamentato per l’eccessiva durata di tutti i procedimenti.

Se lo scopo dell’art. 8 della Convenzione è essenzialmente quello di tutelare l’individuo contro l’ingerenza arbitraria delle pubbliche autorità, esso non solo impone allo Stato obblighi negativi – quale quello di astenersi da tali ingerenze – ma anche obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita privata o familiare. Questi possono comportare l’adozione di misure volte a tutelare tale rispetto e l’istituzione di un adeguato e sufficiente quadro giuridico che assicuri l’esercizio dei legittimi diritti degli interessati nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie o delle specifiche misure adottate in casi di conflittualità familiare. In particolare, lo Stato dovrebbe sempre agire per far riunire i genitori e i loro figli: gli obblighi positivi non si limitano a garantire che il figlio possa raggiungere il genitore o avere contatti con lui, ma comprendono anche tutte le misure preliminari che permettano di raggiungere questo risultato. Per quanto riguarda la vita familiare di un minore, la Corte ha ricordato che attualmente esiste un ampio consenso – anche nel diritto internazionale – sull’idea che in tutte le decisioni che riguardano i minori, il loro interesse superiore debba essere al primo posto.

Passando ai fatti della presente causa, la Corte Europea ha ritenuto che il suo compito fosse quello di verificare se le autorità nazionali italiane avessero adottato tutte le misure che potessero ragionevolmente essere loro richieste per mantenere i legami tra il ricorrente e sua figlia e di esaminare il modo in cui sono intervenute per facilitare l’esercizio del diritto di visita del ricorrente così come definito da differenti decisioni giudiziali. Nel caso di specie, l’adeguatezza di una misura si valuta anche dalla rapidità con la quale è stata posta in essere in quanto il passare del tempo può di per sé influenzare il rapporto esistente tra un genitore e suo figlio.

I giudici di Strasburgo hanno riconosciuto che le autorità nazionali si sono confrontate con una situazione complicata, derivante dalle note tensioni esistenti tra i genitori della bambina: l’impossibilità del ricorrente di esercitare il proprio diritto di visita è da ritenersi dapprima imputabile al rifiuto manifesto della madre, poi al rifiuto della figlia e alla distanza tra il luogo di residenza della bambina (trasferitasi con la madre in un’altra città senza il consenso del padre e dei Tribunali) e quello del ricorrente. Tuttavia, la mancanza di cooperazione tra genitori separati non può esentare le autorità competenti dall’attuazione di tutti i mezzi atti a consentire il mantenimento di un legame familiare.

La Corte ha considerato che le autorità nazionali non abbiano esercitato la dovuta diligenza nella presente causa e che non siano state all’altezza di quanto ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro. In particolare, i tribunali nazionali non hanno adottato le misure appropriate per creare le condizioni necessarie per la piena realizzazione del diritto di visita del ricorrente e non si sono avvalsi di perizie o sostegni psicoterapeutici richiesti più volte da quest’ultimo. Dalla separazione dei genitori, avvenuta quando la bambina aveva solo cinque anni, i giudici interni hanno tollerato per circa undici anni i comportamenti ostruzionistici della madre che, congiuntamente a delle misure inidonee e all’eccessiva durata dei procedimenti, hanno impedito l’istaurazione di un rapporto leale tra il ricorrente e sua figlia, violando il suo diritto al rispetto della vita familiare, previsto dall’art. 8 della Convenzione.

Riferimenti Normativi:

  •  Art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

Fonte: https://www.njus.it/news/985/la-corte-edu-condanna-l-italia-per-la-carenza-di-mezzi-atti-a-consentire-il-mantenimento-di-un-legame-con-i-figli-in-caso-di-mancanza-di-cooperazione-tra-genitori-separati/?fbclid=IwAR2PtWGgLNz6_61muPLEjMQOUOTA8W9bXNRxsjBtGF5rwos1H8npZGmn1yQ

Tags: Separazione&Divorzio Cedu 2021
Prec
Paolo Crepet: “ Educare vuol dire togliere”
Succ
Le informazioni utili per ottenere l’assegno temporaneo per i figli

Related Articles

Cedu n. 48280/21 - Il diritto alla cogenitorialità

Ringraziamo il nostro socio Landini per averci inviato questa sentenza...

A cosa serve il piano genitoriale previsto dalla riforma Cartabia

Il piano genitoriale consiste nell'illustrazione degli elementi principali del progetto...

Articoli recenti

  • Calendario Papà 2025 mercoledì, 4, Dic
  • Padri separati: un dramma ignorato e strumentalizzato martedì, 8, Lug
  • 2015 – 2025 Un Decennio di Supporto alla Bigenitorialità a Genova lunedì, 7, Lug
  • L’articolo 473-bis.39 del Codice di Procedura Civile italiano giovedì, 22, Mag
  • Bigenitorialità: forse ci siamo davvero martedì, 15, Apr
  • lunedì, 14, Apr

Categorie

Archivi

Tag

2004 2020 2023 Aassegno Unico Affido materialmente condiviso Arte Associazioni Centro antiviolenza Casper Colibri Comitato genitori Roberto Castelli Coordinazione genitoriale Corte d'appello DDL735 Denuncia Dott. Paolo Crepet Dott. Vittorio Vezzetti Esselunga Estero Europa Femminicidio Festa della donna 8 marzo Frequentazione Giustizia Interviste Laura Sergi Leggi Maternità surrogata Mediazione familiare Mondo gay Musica Nonni&Nipoti Ordine psicologi patrimonio Presidente della Repubblica Proff. Maniaci Arturo Prposta di legge Reddito Cittadinanza Riforma Cartabia Risarcimento Sacra rota Salute Sciopero della fame Sergio Nardelli Sottrazione Minore Suicidio&Omicidio
Papa separati Liguria A.P.S. bigenitorialità
Papà Separati Liguria A.P.S.

Via Aurelia 100/3 – Vado Ligure (SV)
Da lunedì a venerdì h 17:00 – 19:00
(su appuntamento)
info@papaseparatiliguria.it
C.F. 92088700098

Pronto Genitore

Ti stai separando e hai bisogno di un consiglio?

+39 333 6956952
Papa separati liguria, bigenitorialita
Cookies | Privacy

[ Placeholder content for popup link ] WordPress Download Manager - Best Download Management Plugin

  • Accedi
  • Registrati
Password dimenticata?
Hai perso la tua password? Inserisci il tuo nome utente o il tuo indirizzo email. Riceverai tramite email un link per creare una nuova password.
body::-webkit-scrollbar { width: 7px; } body::-webkit-scrollbar-track { border-radius: 10px; background: #f0f0f0; } body::-webkit-scrollbar-thumb { border-radius: 50px; background: #dfdbdb }
CercaNewsAccedi
mercoledì, 4, Dic
Calendario Papà 2025
martedì, 8, Lug
Padri separati: un dramma ignorato e strumentalizzato
lunedì, 7, Lug
2015 – 2025 Un Decennio di Supporto alla Bigenitorialità a Genova
giovedì, 22, Mag
L’articolo 473-bis.39 del Codice di Procedura Civile italiano
martedì, 15, Apr
Bigenitorialità: forse ci siamo davvero
lunedì, 14, Apr
lunedì, 14, Apr
DDL 832 – In arrivo il vero affidamento condiviso? Ancora di fronte Tolomeo e Copernico

Welcome back,

Pronto Genitore